Il Capitolo inerente l’adeguamento dello Statuto dell’Accademia ai tempi nuovi ci offre l’opportunità di soffermarci nel ricordo della figura e dell’opera di Mario B. Angelo Comneno di Tessaglia, Principe ed esponente di primo piano del Sodalizio culturale per diversi lustri, il quale, nella sua qualità di competente in materia di diritto, pose mano per l’appunto — e attuò — nel 1978, la revisione del complesso di norme che regolano la vita dell’Istituzione.
Pur mantenendosi nel rispetto della volontà ispiratrice dei Fondatori, l’avv. Comneno ritenne di introdurre nel rinnovato Statuto ogni disposto legale atto a porre l’istituzione in grado di affrontare più agevolmente evenienze ed esperienze di un mondo in rapido cambiamento.
In questo suo impegno egli fu probabilmente agevolato, oltreché dalla specifica preparazione professionale, dalla conoscenza dell’ambiente stesso, poiché dell’Accademia medesima egli fu, nel tempo, Vice Presidente vicario, Presidente Reggente e Titolare.
Tre Stadi, altrettanti ruoli non solo di responsabilità, ma di fondata e meditata osservazione. E Mario Comneno era un osservatore oculato e perspicace, sorretto, per di più da un’intelligenza lungi-mirante, che gli consentiva di guardare lontano.
E alla luce dei fatti si può affermare che molte situazioni “a venire” siano state da Lui non soltanto preconizzate, ma di fatto “anticipate” sulla carta con sottile acume.
E poiché lo Statuto Comneno costituisce un punto basilare (nell’ ‘89 richiese un modesto ritocco) esso può considerarsi l’elemento portante della vita accademica.
Nel passare dunque in rassegna, per quanto in via sommaria, ma è pur sempre una doverosa citazione, le varie composizioni Consiliari succedutesi dalla ripresa dell’Accademia dal “secondo” dopoguerra (1947) e i benemeriti loro Presidenti, premetteremo (per inevitabile stralcio) alcune delle regole fondamentali fissate dallo Statuto; altre ancora il lettore ne troverà ripartite, per motivi di “alleggerimento” della gravosa materia, nei vari capitoli di questo volume; e ciò per una più pratica proposizione da parte nostra e una più pronta intelligibilità da parte di chi legge.
Ecco dunque di seguito i punti salienti dello “Statuto Comneno”.

Statuto Comneno
Lo “Statuto Comneno” del 1978 si compone di otto titoli e di 52 articoli.
TITOLO I
All’art. 1 — Si richiama alle premesse storiche e giuridiche, parte integrante dello Statuto
stesso.
L’art. 2 — Sancisce la denominazione ufficiale dell’Istituzione in “Accademia Tiberina — Istituto di Cultura universitaria e di studi superiori”.
L’art. 4 — Stabilisce che l’Accademia ha durata illimitata nel tempo.
L’art. 5 — Precisa che l’Accademia stessa non ha alcuno scopo di lucro. Essa ha carattere puramente culturale, artistico, scientifico e promozionale nel campo della ricerca, non “negligendo” tuttavia di riconoscere i valori di coloro che operano nei campi dell’Agricoltura e del Commercio (come stabilitosi nel 1883). E’ apolitica, apartitica, non fa distinzione di sorta per nazionalismo, cittadinanza, razza, confessione religiosa, e condizione sociale.
Art. 6 — Sancisce la liceità dell’uso, in ogni modo e forma, dello Stemma creato dall’Acc. Voigt, e degli altri “segni distintivi” e conferma che il sigillo accademico porta al centro lo Scudo del Senato e del Popolo Romano (S.P.Q.R.) ottenuto in perpetuo il 9 febbraio 1816.
TITOLO II
All’art. 7 — Vengono qui richiamati gli scopi culturali dell’Accademia e il suo interesse per ogni disciplina, non solo in Italia ma anche in tutto il mondo, nel nome di Roma, universale dispensatrice di civiltà
Art. 8 — Stabilisce che, oltre che a servirsi dell’Istituto (autonomo) Tiberino di cultura universitaria e di Studi superiori, l’Accademia si avvalga di ogni altra forma promozionale e didattica, nonché editoriale e di altre iniziative utili allo scopo (in lunga elencazione).
TITOLO III (Aderenti e categorie) — Riportato a parte
Art. 9 — I membri del’Accademia, di ambo i sessi sono organizzati in Corpo Accademico e nella Classe dei Soci. Le donne godono degli stessi diritti e privilegi degli uomini.
Art. 10 — Tratta dei requisiti di ammissione.
Art. 11 — Dell’aggregazione e decadenza.
Art. 12 — Le Categorie (stralciate, a parte, in questa pubblicazione).
Art. 13 — La Classe dei Soci, categorie relative (v. a parte).
Art. 14 — Dei Soci uditori o studenti iscritti alle varie Facoltà dell’Istituto Tiberino di Cultura Universitaria e Studi Superiori.
Art. 15 — Requisiti richiesti per l’ammissione alla cat. Soci Accademici.
Art. 16 — Dei Soci “simpatizzanti”.
Art. 17 — Passaggio, per merito, da Soci aderenti e Soci onorari.
Art. 18 — Modalità di ammissione nelle varie categorie dei soci.
TITOLO IV — Dei diritti e dei doveri degli Accademici e dei soci).
Art. 19 — (Stralcio a parte)
Art. 20 — Diritti di Segreteria o Cancelleria e precisazione degli oneri relativi.
Art. 21 — Del diritto di fregiarsi pubblicamente, per i membri del Corpo Accademico, del titolo di “Accademico Tiberino” e dell’obbligo di specificare la categoria di appartenenza.
Art. 22 — Classe dei Soci — Obblighi di contribuzione.
Art. 23 — Uso della qualifica di socio.
Art. 24 — Conferimento dei Lauri Tiberini e relative categorie di merito, nonché di medaglie, placche; di eventuali altri titoli e distinzioni che il Consiglio Gen. Direttivo riterrà opportuno istituire.
TITOLO V
Art. 25 — Organi dell’Accademia, loro attribuzioni e funzioni.
Art. 26 — Rappresentanze legali ai fini delle operazioni di voto per le elezioni interne.
Art. 27 – Disciplina e regola dei poteri di convocazione dell’Assemblea generale straordinaria, in relazione all’eventuale (ipotetica) progressiva impossibilità a provvedervi da parte della compagine dirigenziale accademica.
Art. 28 — Stabilisce che il Consiglio Generale Direttivo, oltre ad essere il “Governo” dell’Accademia, costituisce “de facto et de jure”, per la vita dell’Istituzione, l’Assemblea Accademica Ristretta, con tutti i poteri — nessuno escluso — che normalmente sono di pertinenza di un’assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria
Art. 29 — Tratta degli organi centrali dell’Accademia.
Art. 30 — Precisa la formazione della Presidenza generale, che comprende: a) un Presidente Generale; b) un Vice Presidente Generale; c) un 10 Vice Presidente; d) un 20 Vice Presidente; e) due Consiglieri.
Art. 31 — Nomina e poteri del Presidente “a vita”; procedure di successione per eventuale necessità nelle cariche e relative modalità di surrogazione.
Art. 32 — Tratta dei poteri e delle funzioni del Vice Presidente “a vita” e dei componenti tutti gli organi di governo e disciplina accademici.
Art. 33, 34, 35 — Poteri e funzioni del 1~ e del 2~ V. Presidente, dei Consiglieri e del Collegio dei Censori.
Art. 36 — Disciplina la composizione della Segreteria Generale, comprendente: un Segretario Generale; un Istoriografo e un Tesoriere.
Art. 37 — Tratta dei poteri e delle funzioni del Segretario Generale.
Art. 38 — Precisa i compiti assegnati all’Istoriografo, “memoria vivente” dei fatti e delle vicende dell’Accademia.
Art. 39 — Verte sui compiti attribuiti al Tesoriere.
Art. 40 — Stabilisce la facoltà di nominare un Presidente Onorario dell’Accademia da parte del Consiglio generale Direttivo.
TITOLO VI
Art. 41 — Disciplina del Senato Accademico. Esso è composto di 25 membri ed ha funzione consultiva; è a disposizione della Presidenza Generale.
Art. 42 — Consiglio Legale. E’ costituito da 5 membri e ha funzioni consultive. E’ composto da giuristi e magistrati. Art. 43 — Autorizza la nomina di Consiglieri Onorari.
TITOLO VII
Artt. 44, 45, 46 — Regolano i criteri di amministrazione, e l’impiego dei mezzi, nonché la quantificazione e l’inalienabilità della proprietà dell’Istituzione.
TITOLO VIII
Artt. 47, 48 e 49 — Recano disposizioni transitorie e finali.
Art. 50 — Stabilisce la competenza dell’assemblea Generale Ristretta ad apportare modifiche, variazioni o emendamenti allo Statuto in essere, previa maggioranza di 3/5 dei componenti.
Artt. 51 e 52 — Affermano la validità delle variazioni introdotte nello Statuto e ne dispongono la registrazione presso il competente Ufficio del Registro — 10 Ufficio Atti privati di Roma, con successivo deposito presso un pubblico Notaio per la registrazione presso l’Uff. Registro, 10 Ufficio Atti pubblici, in Roma (adempimento, quest’ultimo effettuato a mezzo del Dott. Carlo Luti de Sere, notaio in Bologna).
Ravvisatasi la necessità (a seguito di vicende di carattere ereditario sopravvenute per indebiti inserimenti “esterni”, a causa della morte del Presidente Istomin — e ora definitivamente superate) di modificare ulteriormente lo Statuto, nella seduta assembleare del 25 novembre 1989, si addivenne ad ulteriori modifiche; tra le più rilevanti l’abrogazione della qualifica di “Presidenza generale” e di “Consiglio di Presidenza”, della nomina “a vita” per alcune cariche, e sostituzione con la dizione di “Consiglio di Amministrazione” per la prima voce; e inoltre l’abrogazione delle disposizioni relative al Collegio dei Censori, con passaggio delle relative funzioni al Collegio dei Revisori.
È stata disposta inoltre l’abrogazione dei titolo VIII dello “Statuto Comneno”, e, in genere di tutte le disposizioni in contrasto con le modifiche apportate alla data sopra indicata.